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Con la Sentenza del TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 20 novembre 2014, n. 2833 è stato ribadito nuovamente il principio, già in precedenza sancito più volte dalla Corte Costituzionale, secondo cui la competenza legislativa in materia di tutela dell’ambiente “pur presentandosi sovente connessa e intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti, rientra nella competenza esclusiva dello Stato”.