Scia 2, Semplificazione Fotovoltaico

[Articolo originale] Impianti Fotovoltaici Sicilia - INGSTUDIO Fotovoltaico Feb 16, 2017 , ,

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Scia 2, semplificazione fotovoltaico

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto SCIA 2 (d.lgs n. 222 del 25 novembre 2016) che, in attuazione della legge delega 124/2015, introduce importanti semplificazioni in materia edilizia. Il testo entra in vigore l’11 dicembre 2016.

Alcune delle novità introdotte riguardano proprio il fotovoltaico.Infatti dall’11 dicembre 2016 tutti gli interventi d’istallazione dipannelli solari “a servizio degli edifici”saranno classificati come attività edilizia libera e saranno dunque liberi dal titolo Cil (comunicazione di inizio lavori). A patto, però, che siano realizzati al di fuori da zone urbane che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale. Una libertà che è concessa è concessa anche agli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW.

Tra le principali novità:

il riassetto dei titoli edilizi
l’ampliamento degli interventi in edilizia libera
individuate nuove attività rientranti nell’ambito della SCIA
l’introduzione della tabella unica nazionale con tipologia di intervento e corretto titolo abilitativo
la segnalazione certificata di agibilità al posto del certificato di agibilità

Interventi e titoli edilizi (CILA, SCIA, permesso di costruire, super-SCIA, edilizia libera)

Con l’entrata in vigore del decreto SCIA 2 cambia in maniera considerevole il testo unico dell’edilizia (dpr 380/2001).

Le attività di edilizia privata saranno ricondotte a tre soli ambiti di comunicazione amministrativa: il permesso di costruire, la Scia e la Cila. Poi ci sono gli interventi di edilizia libera, che non prevedono alcuna istanza e comunicazione. La Dia (Denuncia di inizio attività) e la Cil (Comunicazione di inizio lavori) escono di scena.

Debutta l’articolo 6-bis con gli interventi assoggettati a comunicazione di inizio lavori asseverata da tecnico abilitato (CILA), ossia:

tutti gli interventi che non rientrano in edilizia libera o che non sono soggetti a SCIA o permesso di costruire
interventi che riguardano la modifica della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa
La Cila, se integrata con la comunicazione di fine lavori, vale anche come comunicazione per l’attribuzione della categoria catastale.
Sanzione di mille euro per chi tarda a fare la comunicazione e va oltre i termini previsti. Se le si manda in corso d’opera la sanzione scende è ridotta di due terzi.

Gli interventi realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio di attività, SCIA, sono:

interventi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali degli edifici:

interventi di restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali degli edifici
interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino

modifiche di volumetria
cambio di destinazione d’uso nei centri storici
cambio di sagoma degli edifici vincolati

Viene, inoltre, introdotta la SCIA alternativa al permesso di costruire (ossia la super SCIA al posto della SuperDIA) per:

interventi di ristrutturazione che implicano modifiche sostanziali come variazioni alla volumetria e ai prospetti, cambio di destinazione d’uso degli edifici nel centri storici, cambio di sagoma degli edifici vincolati
interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi e accordi negoziali che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive
interventi di nuova costruzione che attuano strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche

Il permesso di costruire deve essere richiesto per i seguenti interventi:

nuova costruzione
ristrutturazione urbanistica
ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
interventi effettuati nei centri storici che implicano una modifica della destinazione d’uso
interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli

In riferimento all’ ampliamento dell’edilizia privata, rientrano tra gli interventi in edilizia libera, per i quali non servirà neanche più la comunicazione:

realizzazione di rampe per l’eliminazione delle barriere architettoniche
realizzazione di opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, da rimuovere al massimo entro 90 giorni
realizzazione opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni contenute entro l’indice di permeabilità
installazione di pannelli solari e fotovoltaici al servizio degli edifici al di fuori dei centri storici
realizzazione aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

Quanto costa un impianto fotovoltaico

[uix_dividing_line style=’gradient’ color=’dark’ width=’100%’ opacity=’90’]

Negli ultimi anni il costo degli impianti fotovoltaici si è ridotto notevolmente , conseguenza delle migliaia di installazioni realizzate in Italia, incentivati prima dal programma “Tetti fotovoltaici” e poi dal più famoso “Conto energia”. Il Costo di un’ installazione varia in base alle dimensioni e alle esigenze del consumatore, e se è presente o meno un sistema di inseguimento solare. La realizzazione di un impianto con un sistema di accumulo fa variare di molto l’ asticella del prezzo, ma a tutto c’è sempre un compromesso. Se sei interessato a conoscere i dettagli di un preventivo fotovoltaico e fare una stima dei costi di installazione ti invitiamo aconsultare le nostre offerte qui.

Tabella degli interventi edilizi

Il decreto SCIA 2 riporta in allegato la tabella A che fa una ricognizione delle diverse tipologie degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi, ossia fornisce le indicazioni sul titolo abilitativo in funzione dell’intervento.

Al fine di ridurre le troppe differenze che si verificano a livello regionale e locale, il provvedimento riporta le attività private nei campi dell’edilizia, del commercio e dell’ambiente e per ciascuna indica quale procedimento attivare.

Sono 105 le tipologie di intervento (attività) individuate nel campo dell’edilizia sintetizzate in tabella indicando:

l’attività, ossia l’intervento da realizzare
il regime amministrativo, ossia il corretto titolo edilizio richiesto per ciascun intervento
le concentrazioni di regimi amministrativi
i riferimenti normativi

Segnalazione certificata di agibilità

Il certificato di agibilità sarà sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità (modifica art. 5 comma 2 lettera d) del dpr 380/2001).

La segnalazione dovrà essere consegnata dal titolare del permesso di costruire o dal soggetto che ha presentato la SCIA allo sportello unico entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di:

nuova costruzione
ricostruzioni totali o parziali
sopraelevazioni

Donwload disponibili

Scia 2 – Decreto 222 del 25 Novembre 2016

Scia 2 – Tabella A – Allegato al d.lgs 222/2016

3. Scia 2 – Tabella Comparazione vecchio(dpr 380 del 2001) e nuovo regime (d.lgs 222 del 2016)

Come è fatto un impianto Fotovoltaico

[uix_dividing_line style=’gradient’ color=’dark’ width=’100%’ opacity=’90’]

Elementi principali di un impianto fotovoltaico

Un impianto fotovoltaico è essenzialmente costituito da un “generatore” (i pannelli solari), da un “sistema conversione della potenza” (l’ inverter) , e da un eventuale“accumulatore di energia”(la batteria). Naturalmente è presente anche una“struttura di sostegno”per il montaggio su coperture inclinate oppure possono essere presenti dei telai metallici fissi o mobili per la posa su superfici piane. Ultimo ma non meno importante, è la presenza di un“sistema di monitoraggio” dell’ impianto, utile a tenere sotto controllo lo stato di salute dell’ intero sistema con informazioni relative ai ….continua a leggere

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Scia 2, semplificazione fotovoltaico

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto SCIA 2 (d.lgs n. 222 del 25 novembre 2016) che, in attuazione della legge delega 124/2015, introduce importanti semplificazioni in materia edilizia. Il testo entra in vigore l’11 dicembre 2016.

Alcune delle novità introdotte riguardano proprio il fotovoltaico.Infatti dall’11 dicembre 2016 tutti gli interventi d’istallazione dipannelli solari “a servizio degli edifici”saranno classificati come attività edilizia libera e saranno dunque liberi dal titolo Cil (comunicazione di inizio lavori). A patto, però, che siano realizzati al di fuori da zone urbane che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale. Una libertà che è concessa è concessa anche agli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW.

Tra le principali novità:

il riassetto dei titoli edilizi
l’ampliamento degli interventi in edilizia libera
individuate nuove attività rientranti nell’ambito della SCIA
l’introduzione della tabella unica nazionale con tipologia di intervento e corretto titolo abilitativo
la segnalazione certificata di agibilità al posto del certificato di agibilità

Interventi e titoli edilizi (CILA, SCIA, permesso di costruire, super-SCIA, edilizia libera)

Con l’entrata in vigore del decreto SCIA 2 cambia in maniera considerevole il testo unico dell’edilizia (dpr 380/2001).

Le attività di edilizia privata saranno ricondotte a tre soli ambiti di comunicazione amministrativa: il permesso di costruire, la Scia e la Cila. Poi ci sono gli interventi di edilizia libera, che non prevedono alcuna istanza e comunicazione. La Dia (Denuncia di inizio attività) e la Cil (Comunicazione di inizio lavori) escono di scena.

Debutta l’articolo 6-bis con gli interventi assoggettati a comunicazione di inizio lavori asseverata da tecnico abilitato (CILA), ossia:

tutti gli interventi che non rientrano in edilizia libera o che non sono soggetti a SCIA o permesso di costruire
interventi che riguardano la modifica della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa
La Cila, se integrata con la comunicazione di fine lavori, vale anche come comunicazione per l’attribuzione della categoria catastale.
Sanzione di mille euro per chi tarda a fare la comunicazione e va oltre i termini previsti. Se le si manda in corso d’opera la sanzione scende è ridotta di due terzi.

Gli interventi realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio di attività, SCIA, sono:

interventi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali degli edifici:

interventi di restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali degli edifici
interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino

modifiche di volumetria
cambio di destinazione d’uso nei centri storici
cambio di sagoma degli edifici vincolati

Viene, inoltre, introdotta la SCIA alternativa al permesso di costruire (ossia la super SCIA al posto della SuperDIA) per:

interventi di ristrutturazione che implicano modifiche sostanziali come variazioni alla volumetria e ai prospetti, cambio di destinazione d’uso degli edifici nel centri storici, cambio di sagoma degli edifici vincolati
interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi e accordi negoziali che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive
interventi di nuova costruzione che attuano strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche

Il permesso di costruire deve essere richiesto per i seguenti interventi:

nuova costruzione
ristrutturazione urbanistica
ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
interventi effettuati nei centri storici che implicano una modifica della destinazione d’uso
interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli

In riferimento all’ ampliamento dell’edilizia privata, rientrano tra gli interventi in edilizia libera, per i quali non servirà neanche più la comunicazione:

realizzazione di rampe per l’eliminazione delle barriere architettoniche
realizzazione di opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, da rimuovere al massimo entro 90 giorni
realizzazione opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni contenute entro l’indice di permeabilità
installazione di pannelli solari e fotovoltaici al servizio degli edifici al di fuori dei centri storici
realizzazione aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

Quanto costa un impianto fotovoltaico

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Negli ultimi anni il costo degli impianti fotovoltaici si è ridotto notevolmente , conseguenza delle migliaia di installazioni realizzate in Italia, incentivati prima dal programma “Tetti fotovoltaici” e poi dal più famoso “Conto energia”. Il Costo di un’ installazione varia in base alle dimensioni e alle esigenze del consumatore, e se è presente o meno un sistema di inseguimento solare. La realizzazione di un impianto con un sistema di accumulo fa variare di molto l’ asticella del prezzo, ma a tutto c’è sempre un compromesso. Se sei interessato a conoscere i dettagli di un preventivo fotovoltaico e fare una stima dei costi di installazione ti invitiamo aconsultare le nostre offerte qui.

Tabella degli interventi edilizi

Il decreto SCIA 2 riporta in allegato la tabella A che fa una ricognizione delle diverse tipologie degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi, ossia fornisce le indicazioni sul titolo abilitativo in funzione dell’intervento.

Al fine di ridurre le troppe differenze che si verificano a livello regionale e locale, il provvedimento riporta le attività private nei campi dell’edilizia, del commercio e dell’ambiente e per ciascuna indica quale procedimento attivare.

Sono 105 le tipologie di intervento (attività) individuate nel campo dell’edilizia sintetizzate in tabella indicando:

l’attività, ossia l’intervento da realizzare
il regime amministrativo, ossia il corretto titolo edilizio richiesto per ciascun intervento
le concentrazioni di regimi amministrativi
i riferimenti normativi

Segnalazione certificata di agibilità

Il certificato di agibilità sarà sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità (modifica art. 5 comma 2 lettera d) del dpr 380/2001).

La segnalazione dovrà essere consegnata dal titolare del permesso di costruire o dal soggetto che ha presentato la SCIA allo sportello unico entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di:

nuova costruzione
ricostruzioni totali o parziali
sopraelevazioni

Donwload disponibili

Scia 2 – Decreto 222 del 25 Novembre 2016

Scia 2 – Tabella A – Allegato al d.lgs 222/2016

3. Scia 2 – Tabella Comparazione vecchio(dpr 380 del 2001) e nuovo regime (d.lgs 222 del 2016)

Come è fatto un impianto Fotovoltaico

[uix_dividing_line style=’gradient’ color=’dark’ width=’100%’ opacity=’90’]

Elementi principali di un impianto fotovoltaico

Un impianto fotovoltaico è essenzialmente costituito da un “generatore” (i pannelli solari), da un “sistema conversione della potenza” (l’ inverter) , e da un eventuale“accumulatore di energia”(la batteria). Naturalmente è presente anche una“struttura di sostegno”per il montaggio su coperture inclinate oppure possono essere presenti dei telai metallici fissi o mobili per la posa su superfici piane. Ultimo ma non meno importante, è la presenza di un“sistema di monitoraggio” dell’ impianto, utile a tenere sotto controllo lo stato di salute dell’ intero sistema con informazioni relative ai ….continua a leggere

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