Ecco lo schema di decreto accise: energia, tabacco, gas e vino. IL TESTO

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Ecco lo schema di decreto accise: energia, tabacco, gas e vino.

Di seguito AGEEI pubblica in pdf e forma testuale lo Schema di decreto legislativo recante «revisione delle disposizioni in materia di accise».

SCHEMA DECRETO ACCISE

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE»

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 12 e16 recanti principi e criteri generali per la revisione delle disposizioni in materia di accisa;

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative»;

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ………. 2024;

ACQUISITA l’intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del

ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con . . .

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accise)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 2,

1) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f.1) soggetto obbligato accreditato (SOAC): il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa, avente sede nel territorio nazionale, che si avvale del riconoscimento della qualifica di soggetto accreditato sulla base della verifica, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, della sua affidabilità nel regime fiscale dell’accisa. In relazione al settore di attività in cui opera il predetto soggetto accreditato assume la denominazione di:

a) SOAC-PE, Soggetto Obbligato Accreditato Prodotti energetici, per il settore dei prodotti energetici inclusi il carbone, la lignite e il coke;

b) SOAC-BA, Soggetto Obbligato Accreditato Bevande Alcoliche e Alcole, per il settore dei prodotti alcolici e dei relativi contrassegni;

c) SOAC-T, Soggetto Obbligato Accreditato Tabacchi, per il settore dei tabacchi;

d) SOAC-GE, Soggetto Obbligato Accreditato Gas-Energia elettrica, per il settore del gas naturale e dell’energia elettrica.»;

b) all’articolo 5, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell’imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l’importo della cauzione non può essere inferiore alla media aritmetica degli importi mensili dell’imposta dovuta sulle immissioni in consumo avvenute nei dodici mesi solari precedenti; il depositario autorizzato adegua la cauzione entro trenta giorni dal termine previsto per il pagamento dell’imposta dovuta sulle immissioni in consumo che hanno determinato la variazione dell’importo da prestare, dandone comunicazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data dell’adeguamento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 64. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, lettera a). Sono esonerate dall’obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.»;

c) dopo l’articolo 9-bis, sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-ter

(Soggetto Obbligato Accreditato)

1. La qualifica di SOAC può essere attribuita dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli al depositario autorizzato e ai soggetti obbligati di cui agli articoli 21, comma 6, 26, comma 7, e 53, comma 1; la qualifica ha validità quadriennale ed è articolata in tre livelli di affidabilità denominati Base, Medio e Avanzato.

2. Il SOAC può avvalersi:

a) dell’esonero dagli obblighi di prestare cauzione previsti dall’articolo 5, comma 3, lettera a) per l’esercizio dei depositi fiscali e dagli articoli 13, comma 5, 21, comma 7, 26-bis, comma 1, e 53-bis, comma 1;

b) delle semplificazioni e facilitazioni degli adempimenti contabili e amministrativi individuate con il decreto di cui all’articolo 9-octies, comma 2.

Art. 9-quater

(Requisiti di ammissione)

1. Possono accedere alla qualifica di SOAC i soggetti di cui all’articolo 9-ter, comma 1:

a) che operano in uno dei settori di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f.1), da almeno cinque anni continuativi decorrenti dalla data del rilascio della relativa licenza o autorizzazione;

b) nei cui confronti alla data di presentazione dell’istanza di cui all’articolo 9-quinquies, comma 1, non sia stata esercitata l’azione penale per le fattispecie di cui all’articolo 23, comma 6;

c) che non sono stati destinatari, nel quinquennio antecedente la richiesta, di sentenze, anche non definitive, di condanna oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi del codice di procedura penale, per le fattispecie di cui all’articolo 23, comma 6;

c) che non abbiano procedure di regolazione della crisi d’impresa o dell’insolvenza in corso o comunque definite nell’ultimo quinquennio;

d) che, nel quinquennio antecedente la richiesta, non sono incorsi, se persone giuridiche o società, in provvedimenti sanzionatori, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per le fattispecie di cui all’articolo 23, comma 6.

2. Nel caso di persone giuridiche e di società, i requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c), devono sussistere in capo alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nonché a coloro che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Art. 9-quinquies

(Riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato)

1. L’istanza per l’attribuzione della qualifica di SOAC è presentata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica preliminarmente il possesso, da parte del soggetto istante, dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 9-quater in mancanza dei quali rigetta l’istanza con provvedimento motivato adottato previo contraddittorio con l’interessato. Per determinare l’affidabilità del soggetto istante la predetta Agenzia valuta i seguenti profili:

a) la professionalità, con riguardo a parametri di competenza tecnica e di qualità delle esperienze pregresse, anche nella conduzione di impianti di prodotti sottoposti ad accisa nonché al conseguimento di qualifiche professionali pertinenti all’attività svolta nel medesimo settore dell’accisa;

b) l’organizzazione aziendale, con riguardo alle dimensioni strutturali e al volume d’affari, ai mezzi tecnici a disposizione per lo svolgimento ordinario e continuativo delle attività, alla struttura amministrativa e contabile in relazione ai flussi dei prodotti sottoposti ad accisa nonché all’adozione di un sistema di controllo e monitoraggio per la prevenzione dei reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

c) la solvibilità finanziaria, anche con riferimento all’analisi economico-finanziaria degli indicatori di bilancio e al riscontro del puntuale adempimento degli impegni assunti in relazione alla tipologia di attività commerciale;

d) la filiera di approvvigionamento, sulla base delle operazioni realizzate con i soggetti fornitori ed i cessionari intermedi e della loro solidità economica e solvibilità tributaria;

e) la conformità alle prescrizioni fiscali, con riguardo all’assenza di violazioni gravi e ripetute in base alla loro natura, entità o frequenza e con riferimento alle dimensioni strutturali e al volume d’affari del soggetto istante, alle disposizioni che disciplinano l’accisa, l’imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative.

3. Ai fini della valutazione dell’affidabilità, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli esamina i profili di cui al comma 2, lettere da a) a e), con riferimento al periodo ricompreso tra il quinquennio antecedente la data di presentazione dell’istanza e la data di conclusione dell’istruttoria; a tal fine, può effettuare riscontri presso i luoghi dove è svolta l’attività di impresa del soggetto istante.

4. In esito alla valutazione dei profili di affidabilità, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce al soggetto istante un punteggio numerico sintetico, compreso tra zero e cento, sulla base dei criteri individuati con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 9-octies, comma 1; la qualifica di SOAC è riconosciuta solo se il punteggio attribuito è almeno pari a sessanta.

5. L’istruttoria si conclude entro centoventi giorni dalla ricezione dell’istanza con l’adozione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del provvedimento motivato di rigetto, previo contraddittorio con l’interessato, ovvero di accoglimento della istanza. In caso di accoglimento la predetta Agenzia riconosce al soggetto istante la qualifica di SOAC, con una delle denominazioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f.1), attribuendogli il livello di affidabilità determinato in base ai punteggi sintetici di cui al comma 4.

6. Il SOAC comunica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro trenta giorni da quando si verificano, le variazioni operative o gestionali relative ai profili di cui all’articolo 9-quinquies, comma 2.

Art. 9-sexies

(Attivazione dei benefici conseguenti al riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato)

1. Nel periodo di validità della qualifica, il SOAC può richiedere l’accesso ai benefici previsti dall’articolo 9-ter, comma 2, di cui intende usufruire, collegati al livello di affidabilità attribuito e inerenti esclusivamente al settore di attività per il quale il soggetto è accreditato.

2. In relazione alla richiesta di accesso al beneficio di cui all’articolo 9-ter, comma 2, lettera a), l’Agenzia delle dogane e dei monopoli riconosce al SOAC le seguenti percentuali di esonero da applicare agli importi delle cauzioni dovute:

a) 30 per cento, per il SOAC di livello Base;

b) 50 per cento, per il SOAC di livello Medio;

c) 100 per cento, per il SOAC di livello Avanzato.

3. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli riconosce al SOAC l’accesso ai benefici di cui all’articolo 9-ter, comma 2, lettera b), con le modalità stabilite dal decreto di cui all’articolo 9-octies, comma 2.

4. Il SOAC-GE di livello Avanzato può altresì richiedere all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in relazione ai benefici di cui all’articolo 9-ter, comma 2, lettera b), di presentare annualmente la dichiarazione prevista dall’articolo 26-ter, comma 1, e dall’articolo 55, comma 1.

Art. 9-septies

(Monitoraggio e revoca della qualifica di soggetto obbligato accreditato)

1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli monitora la permanenza dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 9-quater, i profili di affidabilità e il relativo punteggio sintetico anche attraverso la richiesta di informazioni e documenti al SOAC, il quale provvede entro cinque giorni dalla richiesta.

2. Se dal monitoraggio emergono elementi o motivi che comportano il venir meno dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 9-quater, delle condizioni per l’accesso alla qualifica di SOAC o dei profili di affidabilità di cui all’articolo 9-quinquies oppure la modifica del livello di affidabilità attribuito, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con provvedimento motivato, e previo contraddittorio con l’interessato, revoca la qualifica di SOAC o ne ridetermina il livello di affidabilità rimodulando i benefici già riconosciuti.

3. Nel caso di persone giuridiche e di società, la qualifica di cui all’articolo 9-ter, comma 1, è revocata se le fattispecie di cui al comma 2 ricorrono con riferimento alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, nonché alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

4. Nei casi, previsti dai commi 2 e 3, di variazione del livello di affidabilità o di revoca della qualifica di SOAC, la cauzione dovuta è adeguata rispettivamente entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di variazione del livello di affidabilità o entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

Art. 9-octies

(Disposizioni attuative per la qualifica di soggetto obbligato accreditato)

1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative degli articoli 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies, con particolare riguardo alla determinazione dei parametri e dei punteggi da attribuire in relazione a ciascuno dei profili di affidabilità di cui all’articolo 9-quinquies, comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate, in relazione ai SOAC e tenuto conto delle specificità dei settori di attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f.1), in cui i medesimi operano nonché del livello di affidabilità loro attribuito, le semplificazioni e facilitazioni con riguardo alla tenuta dei registri, anche in modalità esclusivamente informatica. Con il medesimo decreto possono essere altresì individuate semplificazioni e facilitazioni con riguardo:

a) alla contabilizzazione dei contrassegni fiscali per le bevande alcoliche che risultano danneggiati o inutilizzabili;

b) alla periodicità di effettuazione degli inventari, nei limiti temporali di prescrizione dell’imposta;

c) all’esecuzione delle operazioni di denaturazione senza la vigilanza continuativa dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

d) alla dilazione, fino a un massimo di ventiquattro mesi, del termine di cui all’articolo 13, comma 5, per l’applicazione dei contrassegni fiscali per le bevande alcoliche;

e) al differimento dei termini previsti per la presentazione di comunicazioni periodiche;

f) alla documentazione da allegare in relazione alla presentazione di istanze nei confronti della medesima Agenzia;

g) alle modalità di presentazione della dichiarazione di consumo dell’energia elettrica e del gas naturale;

h) all’esecuzione delle operazioni di miscelazione tra prodotti energetici aventi codici di nomenclatura differenti.»;

d) all’articolo 21:

1) al comma 7, gli ultimi due periodi sono soppressi;

2) dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:

«9-bis.1. Ai fini dell’applicazione delle aliquote di cui all’Allegato I, i quantitativi di prodotti energetici impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:

a) oli vegetali non modificati chimicamente: 0,240 kg/kWh;

b) gas naturale: 0,250 mc/kWh;

c) gas di petrolio liquefatti: 0,197 kg/kWh;

d) gasolio: 0,212 kg/kWh;

e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali: 0,221 kg/kWh;

f) carbone, lignite e coke: 0,355 kg/kWh.»;

3) al comma 9-ter, lettera a), le parole: «0,194 kg per kWh», sono sostituite dalle seguenti: «0,211 kg per kWh»;

4) dopo il comma 9-ter, sono inseriti i seguenti:

«9-ter.1. Ai prodotti energetici, diversi da quelli per i quali sono stabilite, nell’Allegato I, specifiche aliquote per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, sono applicate le medesime aliquote in base al criterio di equivalenza in tale particolare impiego; a tal fine sono utilizzati i consumi specifici convenzionali previsti, per il prodotto equivalente, dal comma 9-bis.1, in caso di produzione di sola energia elettrica, e dal comma 9-ter, in caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile. Ai bitumi di petrolio impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le medesime corrispondenti aliquote stabilite nell’Allegato I per l’olio combustibile destinato a tali impieghi.

9-ter.2. Nel caso di produzione di sola energia elettrica, in alternativa ai consumi specifici convenzionali di cui al comma 9-bis.1 possono essere utilizzati, su richiesta dell’esercente l’impianto di produzione, consumi specifici medi determinati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli a seguito di apposita sperimentazione in sito, per mezzo di marce controllate svolte in contradditorio con il medesimo esercente.»;

e) l’articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Art. 26

(Gas naturale)

1. Il gas naturale (codici NC 27 11 11 00 e NC 27 11 21 00), destinato alla combustione per usi domestici e usi non domestici, nonché all’autotrazione, è sottoposto ad accisa, e la relativa imposta è esigibile, al momento della fornitura al consumatore finale o al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio, con l’applicazione delle aliquote di cui all’Allegato I vigenti a tale momento.

2. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano e altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70 per cento in volume. Per le miscele contenenti metano e altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per cento in volume, ferma restando l’applicazione dell’articolo 21, commi 3, 4 e 5, sono applicate le aliquote di accisa, relative al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto complessivo, in volume, di metano e altri idrocarburi.

3. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di cui al comma 2, originate da biomassa, destinate agli usi propri del soggetto che le produce.

4. É considerato uso domestico ogni impiego del gas naturale destinato alla combustione in unità immobiliari aventi una funzione abitativa e loro pertinenze. Rientra altresì nell’uso domestico l’utilizzo del gas naturale destinato:

a) alla combustione nei locali:

1) degli uffici pubblici;

2) degli uffici, anche di società e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva nonché degli studi professionali;

3) degli istituti di credito;

4) degli istituti di istruzione;

b) alla combustione per la produzione di energia termica, ai fini della cessione a terzi per usi domestici;

c) al riempimento dei serbatoi di autoveicoli mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione del medesimo gas a servizio degli immobili di cui al presente comma.

5. Sono considerati usi non domestici gli impieghi del gas naturale diversi da quelli di cui al comma 4 nonché, limitatamente ai quantitativi di gas naturale utilizzati per la produzione di energia termica, l’impiego del gas naturale destinato alla combustione in impianti cogenerativi per teleriscaldamento che abbiano le caratteristiche tecniche di cui all’articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se la rete di teleriscaldamento rifornisce utenze domestiche.

6. É considerato uso promiscuo l’utilizzo contestuale del gas naturale, fornito a un unico punto di riconsegna, in impieghi differenti, con esclusione dell’uso autotrazione, relativamente ai quali è prevista l’applicazione di distinte aliquote di accisa, l’esenzione o la non sottoposizione ad accisa. In tale ipotesi il soggetto obbligato di cui al comma 7 applica, su richiesta del consumatore finale, l’accisa in relazione ai quantitativi di gas naturale utilizzati nei differenti impieghi.

7.Sono obbligati al pagamento dell’accisa, secondo le modalità previste dall’articolo 26-ter, con diritto di rivalsa sui consumatori finali, i soggetti che:

a) fatturano il gas naturale ai consumatori finali, comprese le società aventi sede legale nel territorio dello Stato designate da soggetti di altri Stati dell’Unione europea non aventi sede nel territorio dello Stato che forniscono il gas naturale direttamente a consumatori finali; le predette società designate hanno l’obbligo di registrarsi presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli prima dell’inizio dell’attività di fornitura;

b) acquistano, a scopo di rivendita ai consumatori finali, il gas naturale, confezionato in bombole o in altro recipiente, da altri Stati dell’Unione europea o da Paesi terzi.

8. Sono altresì obbligati al pagamento dell’accisa, secondo le modalità previste dall’articolo 26-ter, i soggetti che, per uso proprio:

a) acquistano gas naturale avvalendosi delle reti di gasdotti o di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;

b) acquistano il gas naturale, confezionato in bombole o in altro recipiente, da altri Stati dell’Unione europea o da Paesi terzi;

c) estraggono gas naturale nel territorio dello Stato.

9. I gestori delle reti di gasdotti nazionali, previa istanza all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, possono essere riconosciuti soggetti obbligati limitatamente al gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.

10. Si considerano consumatori finali di gas naturale anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai.

11. Per la detenzione e la circolazione del gas naturale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.»;

f) dopo l’articolo 26, sono inseriti i seguenti:

«Art. 26-bis

(Rilascio dell’autorizzazione)

1. I soggetti di cui all’articolo 26, commi 7, 8 e 9, ai fini del rilascio dell’autorizzazione denunciano preventivamente la propria attività all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e hanno l’obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell’accisa determinata, dalla medesima Agenzia, in misura pari al 15 per cento dell’accisa annua calcolata in base ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in suo possesso.

2. L’ Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati contenuti nella denuncia nonché l’idoneità della cauzione prestata, rilascia l’autorizzazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia medesima.

3. Sono esonerati dall’obbligo di prestare la cauzione di cui al comma 1 le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici.

4. L’autorizzazione di cui al comma 2 è negata o, se rilasciata,è revocata, previo contraddittorio, ai soggetti:

a) che non sono abilitati alla vendita del gas naturale, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nei casi in cui tale abilitazione sia richiesta;

b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna o sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi del codice di procedura penale, per reati connessi all’accertamento e al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici per i quali è prevista la pena della reclusione.

5. La competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli si scambiano, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, i dati relativi ai soggetti autorizzati alla vendita del gas naturale ai consumatori finali e quelli relativi ai soggetti ai quali l’autorizzazione è stata revocata.

6. Al fine della gestione dell’accisa sul gas naturale, l’Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, definisce le tempistiche e le modalità per la messa a disposizione, in modo sicuro e automatico, dei volumi aggregati mensili di gas naturale attribuiti a ciascun soggetto di cui all’articolo 26, comma 7, lettera a), determinati dal Sistema Informatico Integrato di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, sulla base dei dati di misura trasmessi dalle imprese di distribuzione.

7. I dati di cui al comma 5 e quelli inerenti ai volumi aggregati di cui al comma 6 sono messi a disposizione, in modo sicuro e automatico, della Guardia di finanza per lo svolgimento dei propri compiti di polizia economico-finanziaria.

Art. 26-ter

(Accertamento, liquidazione e versamento dell’accisa)

1. L’accertamento e la liquidazione dell’accisa dovuta dai soggetti di cui all’articolo 26, commi 7, 8 e 9, sono effettuati sulla base di una dichiarazione semestrale contenente gli elementi necessari per la determinazione del debito d’imposta relativo al semestre solare di riferimento. I semestri decorrono dal primo giorno dei mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno.

2. La dichiarazione è presentata dai soggetti di cui all’articolo 26, commi 7, 8 e 9, esclusivamente in forma telematica, entro la fine dei mesi di settembre e di marzo di ciascun anno. Nella dichiarazione semestrale, i predetti soggetti riportano le somme versate ai sensi del comma 3 relativamente al semestre cui la dichiarazione si riferisce; i soggetti di cui all’articolo 26, comma 7, riportano altresì l’ammontare, in relazione a ciascuna destinazione d’uso, dei consumi indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nel semestre solare cui la dichiarazione si riferisce nonché le relative aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.

3. I soggetti di cui all’articolo 26, commi 7, 8 e 9, corrispondono l’accisa dovuta in ciascun semestre in rate di acconto mensili da versare entro la fine del mese. Per i soggetti di cui all’articolo 26, comma 7, ciascuna rata è pari all’importo dell’accisa complessivamente dovuta sui quantitativi di gas naturale indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse, nei confronti dei consumatori finali, nel mese solare precedente. Per i soggetti di cui all’articolo 26, commi 8 e 9, ciascuna rata è pari all’importo dell’accisa dovuta sui quantitativi di gas naturale consumati per uso proprio nel mese solare precedente.

4. Entro la fine del mese in cui è presentata la dichiarazione semestrale, i soggetti di cui all’articolo 26, commi 7, 8 e 9, versano l’eventuale conguaglio determinato nella medesima dichiarazione. Qualora dalla dichiarazione semestrale risultino somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, le stesse sono detratte dai successivi versamenti di accisa fino al loro completo esaurimento oppure richieste a rimborso, ai sensi dell’articolo 14.

5. I soggetti di cui all’articolo 26, comma 7, nel periodo intercorrente tra l’inizio dell’attività di fornitura e la fine del mese in cui procedono alla fatturazione del gas naturale ceduto, versano acconti mensili nella misura determinata dall’ Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati dagli stessi soggetti nella denuncia di cui all’articolo 26-bis, comma 1, e a quelli eventualmente in possesso dell’Agenzia medesima.

6. I soggetti di cui all’articolo 26, commi 8 e 9, che iniziano a consumare gas naturale per uso proprio, corrispondono l’accisa dovuta relativamente al mese in cui ha inizio il consumo, versando un acconto nella misura determinata dall’ Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati dagli stessi soggetti nella denuncia di cui all’articolo 26-bis, comma 1, e a quelli eventualmente in possesso dell’Agenzia medesima.

7. Gli importi versati ai sensi dei commi 5 e 6 sono riportati, ai fini del conguaglio dell’accisa sul gas naturale dovuta per il semestre di riferimento, nella dichiarazione di cui al comma 1, relativa allo stesso semestre.

8. La bolletta di pagamento o la fattura rilasciata ai consumatori finali dai soggetti di cui all’articolo 26, comma 7, riporta, conformemente alle prescrizioni stabilite dall’ARERA, i quantitativi di gas naturale venduti nel periodo cui la bolletta si riferisce nonché la determinazione dell’importo dell’accisa sui predetti quantitativi calcolato con l’applicazione delle aliquote vigenti al momento della fornitura.

9. I soggetti di cui all’articolo 26, commi 7, 8 e 9, adeguano l’importo della cauzione di cui all’articolo 26-bis, comma 1 entro il primo mese successivo al trimestre di riferimento in modo che la stessa cauzione risulti non inferiore alla media aritmetica dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti, dandone comunicazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data dell’adeguamento. Se in base ai dati in possesso della medesima Agenzia, anche acquisiti ai sensi del comma 14, la cauzione prestata risulta non idonea, la stessa ne ridetermina l’importo; in tal caso si applicano le disposizioni dell’articolo 64.

10. Nel caso di escussione della cauzione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, se il soggetto obbligato, nei tre mesi antecedenti alla data in cui è effettuata l’escussione, non ha versato l’accisa dovuta per un importo che superi, al netto di quello eventualmente già iscritto a ruolo, il doppio della cauzione escussa, l’Agenzia ridetermina l’importo della cauzione in misura pari al valore dell’accisa dovuta e non versata nei predetti tre mesi; si applicano le disposizioni dell’articolo 64, comma 2, e l’importo della cauzione rideterminato ai sensi del presente comma permane invariato nei sei mesi solari successivi alla data di ricevimento della comunicazione di cui al medesimo articolo 64.

11. I soggetti obbligati di cui all’articolo 26, comma 7, comunicano all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica ed entro la fine di ciascun mese solare, i dati relativi ai quantitativi di gas naturale fatturati nel mese precedente, suddivisi per destinazione d’uso.

12. I soggetti di cui all’articolo 26, commi 7, 8 e 9, contabilizzano i quantitativi di gas naturale estratti, acquistati o ceduti.

13. Con determinazioni del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti il modello di dichiarazione semestrale, le relative modalità di presentazione all’Agenzia e gli elementi specifici da indicare nonché il contenuto specifico dei modelli per le comunicazioni di cui al comma 11.

14. Con determinazione, adottata dal direttore dell’Agenzia delle entrate e dal direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalità di scambio delle informazioni inerenti ai dati aggregati relativi alle fatture emesse dai singoli soggetti obbligati al pagamento dell’accisa in relazione alle cessioni di gas naturale fornito ai consumatori finali.

Art. 26-quater

(Altre disposizioni)

1. Contestualmente all’avvio dell’attività, i soggetti che effettuano vettoriamento o distribuzione del gas naturale, anche mediante sistemi di trasporto diversi dalle reti, nonché i soggetti che effettuano estrazione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale, ne danno comunicazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. I soggetti di cui al comma 1, che effettuano attività di vettoriamento o distribuzione del gas naturale:

a) presentano all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica, una dichiarazione annuale riepilogativa, contenente i dati relativi al gas naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura, entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce;

b) rendono disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui il prodotto è consegnato;

c) comunicano all’ Agenzia delle dogane e dei monopoli e al soggetto interessato di cui all’articolo 26, comma 7, i dati relativi ai quantitativi di gas naturale sottratti fraudolentemente da terzi, appena i consumi fraudolenti sono accertati.

Art. 26-quinquies

(Disposizioni attuative)

1. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative degli articoli 26, 26-bis, 26-ter e 26-quater, anche per quanto concerne le modalità di applicazione dell’accisa nei casi di impiego di gas naturale, destinato alla combustione, erogato a una pluralità di utilizzatori finali attraverso un unico punto di riconsegna e nei casi di impiego promiscuo del gas naturale, la documentazione da presentare all’atto della denuncia di cui all’articolo 26-bis, comma 1, gli elementi relativi al calcolo dell’accisa da indicare nelle bollette di pagamento emesse nonché gli adempimenti a carico dei soggetti obbligati in caso di cessazione dell’attività di vendita, di acquisto o di estrazione per uso proprio e il conseguente svincolo della cauzione prestata.»;

g) all’articolo 29:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa ed esercizi di vendita»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche i depositi di alcole completamente denaturato in quantità superiore a 300 litri nonché, esclusivamente ai fini dell’applicazione degli articoli 9-bis e 10, gli esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa.»;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Fuori dei casi di cui al comma 2, gli esercenti la vendita di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale nonché di birra presentano un’unica comunicazione di attività allo Sportello unico per le attività produttive che la trasmette, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.»;

4) al comma 3, lettera b), le parole «a 20 litri» sono sostituite dalle seguenti: «a 50 litri»;

5) al comma 4, le parole: «impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca,» sono sostituite dalle seguenti: «impianti e depositi obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale»; dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono altresì muniti di licenza fiscale gli esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa obbligati alla denuncia di cui al comma 2.»; nel terzo periodo, le parole «gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e» sono soppresse;

h) dopo l’articolo 33bis, è inserito il seguente:

«Art. 33-ter

(Dealcolazione del vino)

1. L’ Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare i soggetti produttori di vino, che operano in regime di deposito fiscale, ad effettuare trattamenti del vino finalizzati esclusivamente a ridurne il titolo alcolometrico. L’autorizzazione è concessa ricorrendo le condizioni stabilite nel decreto di cui al comma 4 e purché il quantitativo annuo di alcole etilico, che si ritiene possa essere ottenuto a seguito dei predetti trattamenti, sia non superiore a 50 ettolitri di alcole anidro.

2. L’alcole etilico ottenuto a seguito delle lavorazioni di cui al comma 1 è sottoposto ad accisa.

3. Nei depositi in cui il soggetto è autorizzato a effettuare i trattamenti di cui al comma 1, l’alcole etilico ottenuto a seguito dei medesimi trattamenti è raccolto in un recipiente collettore, sigillato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, posto in diretta e stabile comunicazione con gli impianti in cui avvengono i trattamenti; nei medesimi depositi sono predisposte idonee attrezzature per la determinazione dei quantitativi di vino destinati a subire i trattamenti di cui al comma 1 e per l’accertamento diretto dell’alcole etilico ottenuto.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo con particolare riguardo alle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione a effettuare i trattamenti di cui al comma 1 e alle modalità dei trattamenti e a quelle di contabilizzazione dell’alcole etilico ottenuto dal vino.»;

i) gli articoli 52, 53 e 53-bis sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 52

Oggetto dell’imposizione

1. L’energia elettrica (codice NC 2716) è sottoposta ad accisa, e la relativa imposta è esigibile, al momento della fornitura al consumatore finale o al momento del consumo per l’energia elettrica prodotta per uso proprio, con l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato I vigenti a tale momento.

2. Non è sottoposta ad accisa l’energia elettrica:

a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile non superiore a 20 kW, e consumata per uso proprio;

b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;

c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati dalla biomassa o da gas ottenuti dalla biomassa;

d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, aventi potenza nominale non superiore a 1 kW nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza nominale complessiva non superiore a 200 kW;

e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;

f) impiegata nei processi mineralogici;

g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento.

3. É esente dall’accisa l’energia elettrica:

a) utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità nonché, limitatamente agli impianti di generazione di energia elettrica asservita esclusivamente alla immissione in rete con obbligo di connessione di terzi, per le attività connesse all’esercizio dei medesimi impianti;

b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni ubicati nel medesimo sito di produzione;

c) utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;

d) impiegata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;

e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori alla soglia di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW, si procede al recupero dell’accisa riducendo i quantitativi rientranti nella medesima soglia di esenzione di un numero di chilowattora corrispondenti a quelli consumati in misura superiore alla predetta soglia di 150 kWh; per i consumi superiori al limite di 220 kWh per le utenze oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell’accisa riducendo i quantitativi rientranti nella soglia di esenzione di 150 kWh di un numero di chilowattora corrispondenti a quelli consumati in misura superiore al predetto limite di 220 kWh.

4. É considerato uso promiscuo l’utilizzo contestuale dell’energia elettrica, fornita ad un unico punto di prelievo, in impieghi differenti relativamente ai quali è prevista l’applicazione di distinte aliquote di accisa, l’esenzione o la non sottoposizione ad accisa.

Art. 53

(Soggetti obbligati)

1. Sono obbligati al pagamento dell’accisa, secondo le modalità previste dall’articolo 55, con diritto di rivalsa sui consumatori finali, i soggetti che fatturano energia elettrica ai consumatori finali, comprese le società aventi sede legale nel territorio dello Stato che sono designate da soggetti di altri Paesi dell’Unione europea non aventi sede nel territorio dello Stato che forniscono l’energia elettrica direttamente a consumatori finali; le predette società designate hanno l’obbligo di registrarsi presso l’ Agenzia delle dogane e dei monopoli prima dell’inizio dell’attività di fornitura.

2. Sono altresì obbligati al pagamento dell’accisa:

a) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;

b) i soggetti che utilizzano energia elettrica per uso proprio, con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW;

c) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica dal mercato elettrico di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,limitatamente al consumo di detta energia.

3. Previa istanza all’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono riconosciuti soggetti obbligati i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica:

a) utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW;

b) da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili nello stesso sito superiori a 200.000 kWh.

4. Sono considerati consumatori finali dell’energia elettrica utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico.

Art 53-bis

(Rilascio dell’autorizzazione o della licenza di esercizio)

1. I soggetti di cui all’articolo 53, commi 1, 2 e 3, ai fini del rilascio dell’autorizzazione o della licenza denunciano preventivamente la propria attività all’ Agenzia delle dogane e dei monopoli e hanno l’obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell’accisa determinata dalla medesima Agenzia, nella misura pari al 15 per cento dell’accisa annua calcolata in base ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in suo possesso.

2. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati contenuti nella denuncia nonché l’idoneità della cauzione prestata, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia, rilascia:

a) ai soggetti di cui all’articolo 53, commi 1, 2 e 3, che non esercitano officine elettriche, un’autorizzazione;

b) ai soggetti di cui all’articolo 53, commi 1, 2 e 3, che esercitano officine elettriche, previa verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo dell’autorizzazione di cui alla lettera a), soggetta al pagamento di un diritto annuale.

3. Per i soggetti di cui all’articolo 53, comma 2, lettera a), che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all’articolo 21, la licenza di cui al comma 2, lettera b), è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.

4. Non prestano la cauzione di cui al comma 1 i soggetti che versano anticipatamente l’accisa dovuta mediante canone di abbonamento annuale. Sono esonerati dall’obbligo di prestare la cauzione le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici.

5. L’autorizzazione o la licenza di cui al comma 2 è negata o, se già concessa, è revocata, previo contraddittorio, ai soggetti:

a) che non sono abilitati alla vendita di energia elettrica, ai sensi dell’articolo 1, comma 80, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nei casi in cui tale abilitazione sia richiesta

b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna o sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi del codice di procedura penale, per reati connessi all’accertamento ed al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici per i quali è prevista la pena della reclusione.

6. I soggetti di cui all’articolo 53, commi 1, 2 e 3,comunicano all’Agenzia delle dogane e dei monopoli le modifiche societarie, ogni variazione relativa agli impianti di pertinenza nonché la cessazione dell’attività entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.

7. La competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli si scambiano, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, i dati relativi ai soggetti autorizzati alla vendita dell’energia elettrica ai consumatori finali e ai soggetti ai quali l’autorizzazione è stata revocata.

8. Al fine della gestione dell’accisa sull’energia elettrica, l’ARERA, sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, definisce le tempistiche e le modalità per la messa a disposizione, in modo sicuro e automatico, dei quantitativi aggregati mensili di energia elettrica attribuiti a ciascun venditore, determinati dal Sistema Informatico Integrato di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, sulla base dei dati di misura trasmessi dalle imprese di distribuzione.

9. I dati di cui al comma 7 e quelli inerenti ai volumi aggregati di cui al comma 8 sono messi a disposizione, in modo sicuro e automatico, della Guardia di finanza per lo svolgimento dei propri compiti di polizia economico-finanziaria.»;

l) all’articolo 54:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Definizione di officina elettrica»;

2) al comma 1, le parole: «L’officina è costituita dal complesso» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell’applicazione dell’accisa sull’energia elettrica è considerata officina elettrica l’insieme» e le parole «una medesima ditta» sono sostituite dalle seguenti: «un medesimo soggetto»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Costituiscono officine elettriche distinte le diverse stazioni di produzione dell’energia elettrica che uno stesso soggetto esercita in luoghi distinti anche quando le medesime stazioni sono in comunicazione fra loro mediante un’unica stazione di distribuzione.»;

4) al comma 3, le parole «delle ditte» sono sostituite dalle seguenti: «elettriche dei soggetti»;

5) al comma 4, le parole «come officine, agli effetti dell’imposizione, anche» sono sostituite dalle seguenti: «officine elettriche, altresì» e le parole «ad imposta, di cui all’art. 52, comma 2, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «ad accisa, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, lettera b)»;

6) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Per la prova ed il collaudo delle apparecchiature delle officine elettriche l’Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare, nel periodo tra la realizzazione dell’officina elettrica e la sua attivazione ordinaria, esperimenti in esenzione dall’accisa.»;

m) gli articoli 55 e 56 sono sostituiti di seguenti:

«Art. 55

(Accertamento, liquidazione e versamento dell’accisa)

1. L’accertamento e la liquidazione dell’accisa dovuta dai soggetti di cui all’articolo 53, commi 1, 2 e 3, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l’imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, sono effettuati sulla base di una dichiarazione semestrale contenente gli elementi necessari per la determinazione del debito d’imposta relativo al semestre solare di riferimento. I semestri di cui al presente comma decorrono dal primo giorno dei mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno.

2. La dichiarazione è presentata dai soggetti di cui all’articolo 53, commi 1, 2 e 3, esclusivamente in forma telematica, entro la fine dei mesi di settembre e di marzo di ciascun anno. Nella dichiarazione semestrale i predetti soggetti riportano le somme versate ai sensi del comma 3, relativamente al semestre cui la dichiarazione si riferisce; i soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, riportano altresì l’ammontare, in relazione a ciascuna destinazione d’uso, dei consumi indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nel semestre solare cui la dichiarazione si riferisce nonché le relative aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.

3. I soggetti di cui all’articolo 53, commi 1, 2 e 3, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l’imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, corrispondono l’accisa dovuta in ciascun semestre in rate di acconto mensili da versare entro la fine del mese. Per i soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, ciascuna rata è pari all’importo dell’accisa complessivamente dovuta sui quantitativi di energia elettrica indicati nelle bollette di pagamento emesse, nei confronti dei consumatori finali, nel mese solare precedente. Per i soggetti di cui all’articolo 53, commi 2 e 3, ciascuna rata è pari all’importo dell’accisa dovuta sui quantitativi di energia elettrica consumati per uso proprio nel mese solare precedente.

4. Entro la fine del mese in cui è presentata la dichiarazione semestrale, i soggetti di cui all’articolo 53, commi 1, 2 e 3, effettuano il versamento dell’eventuale conguaglio determinato nella medesima dichiarazione. Qualora dalla dichiarazione semestrale risultino somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, le stesse sono detratte dai successivi versamenti di accisa fino al loro completo esaurimento oppure richieste a rimborso, ai sensi dell’articolo 14.

5. I soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, nel periodo intercorrente tra l’inizio dell’attività di fornitura e la fine del mese in cui procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ceduta, versano acconti mensili nella misura determinata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati dagli stessi soggetti nella denuncia di cui all’articolo 53-bis, comma 1, e a quelli eventualmente in possesso dell’Agenzia medesima.

6. I soggetti di cui all’articolo 53, commi 2 e 3, che iniziano a consumare energia elettrica per uso proprio, corrispondono l’accisa dovuta relativamente al mese in cui ha inizio il consumo, versando un acconto nella misura determinata dall’ Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati dagli stessi soggetti nella denuncia presentata ai sensi dell’articolo 53-bis, comma 1, e a quelli eventualmente in possesso dell’Agenzia.

7. Gli importi versati ai sensi dei commi 5 e 6 sono riportati, ai fini del conguaglio dell’accisa sull’energia elettrica dovuta per il semestre di riferimento, nella dichiarazione di cui al comma 1, relativa allo stesso semestre.

8. La bolletta di pagamento rilasciata ai consumatori finali dai soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, riporta, conformemente alle prescrizioni stabilite dall’ARERA, i quantitativi di energia elettrica venduti nel periodo cui la bolletta si riferisce nonché la determinazione dell’importo dell’accisa sui predetti quantitativi calcolato con l’applicazione delle aliquote vigenti al momento della fornitura.

9. Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, con impiego promiscuo, il soggetto obbligato di cui all’articolo 53, comma 1, applica, su richiesta del consumatore finale, l’accisa in relazione ai quantitativi di energia elettrica utilizzati nei differenti impieghi.

10. I soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, comunicano all’ Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la fine di ciascun anno solare, l’elenco dei soggetti che utilizzano l’energia elettrica in impieghi unici agevolati e le relative variazioni.

11. I soggetti di cui all’articolo 53, commi 1, 2 e 3, adeguano l’importo della cauzione di cui all’articolo 53-bis, comma 1, entro il primo mese successivo al trimestre di riferimento in modo che la stessa cauzione risulti non inferiore alla media aritmetica dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti, dandone comunicazione all’ Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data dell’adeguamento. Se in base ai dati in suo possesso, anche acquisiti ai sensi del comma 15, la cauzione prestata risulta non idonea, l’Agenzia ne ridetermina l’importo; in tal caso si applicano le disposizioni dell’articolo 64.

12. Nel caso di escussione della cauzione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, se il soggetto obbligato, nei tre mesi antecedenti alla data in cui è effettuata l’escussione, non ha versato l’accisa dovuta per un importo che superi, al netto di quello eventualmente già iscritto a ruolo, il doppio della cauzione escussa, l’Agenzia ridetermina l’importo della cauzione in misura pari al valore dell’accisa dovuta e non versata nei predetti tre mesi; si applicano le disposizioni dell’articolo 64, comma 2, e l’importo della cauzione così rideterminato ai sensi del presente comma permane invariato nei sei mesi solari successivi alla data di ricevimento della comunicazione di cui al medesimo articolo 64.

13. I soggetti obbligati di cui all’articolo 53, comma 1, comunicano all’ Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica ed entro la fine di ciascun mese solare, i dati relativi ai quantitativi di energia elettrica fatturati nel mese precedente, suddivisi per destinazione d’uso.

14. Con determinazioni del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti il modello di dichiarazione semestrale, le relative modalità di presentazione all’Agenzia e gli elementi specifici da indicare, nonché il contenuto specifico dei modelli per le comunicazioni di cui al comma 13.

15. Con determinazione, adottata dal direttore dell’Agenzia delle entrate e dal direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalità di scambio delle informazioni inerenti ai dati aggregati relativi alle fatture emesse dai singoli soggetti obbligati al pagamento dell’accisa in relazione alle cessioni di energia elettrica fornita ai consumatori finali.

Art. 56

(Particolari modalità di pagamento dell’accisa)

1. I soggetti di cui all’articolo 53, comma 2, lettera a), esercenti officine elettriche non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell’energia elettrica consumata, corrispondono l’accisa dovuta mediante un canone annuo di abbonamento.

2. Gli esercenti officine elettriche costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza elettrica disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l’imposta mediante canone annuo di abbonamento.

3. I canoni di abbonamento di cui ai commi 1 e 2 sono determinati dall’ Agenzia delle dogane e dei monopoli in base alla potenza elettrica disponibile delle relative officine elettriche e delle modalità previste per il loro funzionamento.

4. Per le forniture di energia elettrica a cottimo, per usi soggetti ad accisa, i soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, corrispondono l’accisa mediante un canone annuo stabilito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli in relazione alla potenza installata presso i consumatori, tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati.

5. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 4, versano il canone annuo di abbonamento all’atto della stipula della convenzione e, per gli anni successivi, anticipatamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno; i medesimi soggetti dichiarano all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, anticipatamente, le variazioni che comportano un aumento superiore al dieci per cento del consumo preso a base nella determinazione del canone ai fini della sua revisione da parte dell’Agenzia. Non si dà luogo alla restituzione dell’accisa versata nel caso di cessazione dell’attività in corso d’anno.»;

n) dopo l’articolo 56 sono inseriti i seguenti:

«Art. 56-bis

(Altre disposizioni)

1. Contestualmente all’avvio dell’attività, i soggetti che effettuano vettoriamento o distribuzione di energia elettrica ne danno comunicazione all’ Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. I soggetti di cui al comma 1:

a) presentano all’ Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica, entro il mese di marzodell’anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, una dichiarazione annuale riepilogativa, contenente i dati relativi all’energia elettrica trasportata rilevati nelle stazioni di misura;

b) rendono disponibili agli organi di controllo, con le modalità stabilite con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai soggetti cui l’energia elettrica è consegnata o per conto dei quali è trasportata;

c) rendono disponibili ai soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, i dati relativi all’energia elettrica consegnata ai consumatori finali, al fine di garantire il pagamento dell’accisa;

d) comunicano tempestivamente all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e al soggetto interessato di cui all’articolo 53, comma 1, i dati relativi ai quantitativi di energia elettrica sottratti fraudolentemente da terzi, appena i consumi fraudolenti sono accertati.

3. Contestualmente all’avvio dell’attività, il soggetto diverso dai soggetti obbligati di cui all’articolo 53, commi 1, 2 e 3, che esercita un’officina elettrica, collegata alla rete di trasmissione o distribuzione, che produce energia elettrica con modalità diverse da quelle previste dall’articolo 52, comma 2, lettere a), b) e d), ne dà comunicazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli indicando i dati caratteristici dell’officina stessa nonché gli impieghi previsti dell’energia elettrica prodotta; è escluso dal predetto obbligo il soggetto, diverso dai soggetti obbligati di cui all’articolo 53, commi 1, 2 e 3, che esercita un’officina elettrica, collegata alla rete di trasmissione o distribuzione e avente potenza disponibile non superiore a 50 kW, che produce energia elettrica con le modalità di cui all’articolo 52, comma 2, lettera c).

4. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce un codice identificativo ai soggetti tenuti alle comunicazioni previste dal comma 3; i medesimi soggetti comunicano all’ Agenzia, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi all’energia elettrica prodotta e ceduta alla rete di trasmissione o distribuzione nell’anno solare precedente.

5. I soggetti di cui al presente articolo dichiarano all’ Agenzia delle dogane e dei monopoli ogni variazione relativa agli impianti di pertinenza e le modifiche societarie, nonché la cessazione dell’attività entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.

Art. 56-ter

(Disposizioni attuative in materia di accisa sull’energia elettrica)

1. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative degli articoli 52, 53, 53-bis, 54, 55, 56 e 56-bis, anche per quanto concerne la definizione di impresa di autoproduzione ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 52, comma 3, lettera a), la documentazione da presentare all’atto della denuncia di cui all’articolo 53-bis, comma 1, gli elementi relativi al calcolo dell’accisa da indicare nelle bollette di pagamento emesse, le modalità e le condizioni di applicazione dell’accisa nei casi di impiego promiscuo dell’energia elettrica nonché gli adempimenti da prevedere a carico dei soggetti obbligati in caso di cessazione dell’attività di vendita o di acquisto per uso proprio e il conseguente svincolo della cauzione prestata. »;

o) all’articolo 61, comma 2, le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sesto periodo»;

p) l’articolo 62 è sostituito dal seguente:

«Art. 62

(Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, sono sottoposti ad imposta di consumo, con l’aliquota stabilita nell’allegato I, sezione 2:

a) gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99), anche ottenuti dalla rigenerazione di oli usati derivanti da oli a base minerale o sintetica già immessi in consumo, qualora:

1) destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione;

2) utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione;

b) i bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00).

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono sottoposti alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica. Ai fini dell’applicazione dell’imposta si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.

3. L’imposta di consumo di cui al comma 1 si applica altresì agli oli lubrificanti e ai bitumi, limitatamente al loro quantitativo e con l’applicazione delle rispettive aliquote indicate nell’allegato I, contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci definitivamente importati o provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea.

4. Sono esenti dall’imposta di consumo gli oli lubrificanti utilizzati nei medesimi impieghi in relazione ai quali i prodotti energetici sono esenti dall’accisa, ai sensi dei punti 2 e 3 della Tabella A.

5. L’imposta di consumo non si applica:

a) ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l’edilizia e a quelli impiegati come combustibile nei cementifici;

b) agli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all’articolo 22, comma 1.

6. Per i prodotti energetici ottenuti, congiuntamente agli oli lubrificanti, durante il processo di rigenerazione degli oli usati trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 21; le medesime disposizioni non si applicano invece agli oli lubrificanti usati destinati alla combustione e ai prodotti energetici contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione degli oli lubrificanti.

7. Per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati a imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25. Ai fini dell’esecuzione degli inventari periodici dei prodotti di cui ai commi 1, lettera a), 2 e 3, e della determinazione delle giacenze fiscalmente rilevanti, è consentita, previa approvazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la tenuta delle contabilità in forma aggregata di prodotti, sottoposti al medesimo trattamento tributario, che possono essere considerati omogenei.

8. Le disposizioni attuative del presente articolo sono stabilite con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.»;

q) all’articolo 62-quater, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

«5-bis.1. Per i soggetti che gestiscono gli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 5-bis, l’autorizzazione alla vendita dei prodotti da inalazione senza combustione di cui al comma 1-bis ha durata pari a quattro anni con possibilità di rinnovo.»;

r) all’articolo 62-quater.1, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«13-bis. Per i soggetti che gestiscono gli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13, l’autorizzazione alla vendita dei prodotti di cui al comma 1 ha durata pari a quattro anni con possibilità di rinnovo.»;

s) l’articolo 64 è sostituito dal seguente:

«Art. 64

(Prestazione della cauzione)

1. Nei casi in cui è prescritta la prestazione di una cauzione, il rilascio dell’autorizzazione o il rilascio della licenza e l’esercizio dell’impianto sono subordinati a tale adempimento; qualora occorra adeguare tale cauzione, il soggetto obbligato vi provvede nel termine di trenta giorni dal momento in cui la stessa risulta non idonea oppure, nel caso in cui sia previsto un termine specifico nelle disposizioni riguardanti i singoli prodotti, entro tale termine.

2. Se il soggetto obbligato non provvede all’adeguamento della cauzione entro il termine di cui al comma 1, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ridetermina l’importo della medesima cauzione e lo comunica al soggetto obbligato che provvede all’adeguamento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; l’autorizzazione o la licenza è revocata nel caso in cui l’adeguamento non viene effettuato entro i predetti trenta giorni.

3. Non occorre adeguamento se l’aumento della cauzione è inferiore al 10 per cento dell’importo della cauzione prestata.»;

t) alla Tabella A:

1) il punto 3 è sostituito dal seguente: «Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto; impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine non comunitarie, mediante attraversamento di quelle comunitarie, con diretta destinazione in un Paese Terzo; impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente alla pesca e al trasporto delle merci, nonché per il dragaggio di vie navigabili e porti»;

2) nel punto 9, le parole da «Produzione di forza motrice» a «movimentazione di merci per operazioni di trasbordo», sono sostituite dalle seguenti: «Produzione di forza motrice con motori fissi, permanentemente installati su strutture ancorate al suolo o su macchine semoventi non ammesse alla circolazione su strada ad uso pubblico, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all’interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, ad uso pubblico, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo»;

3) la nota (2) è sostituita dalla seguente: «(2) Per gli usi industriali dei GPL si rinvia a quanto disposto dall’articolo 26, comma 5, in relazione all’individuazione degli usi non domestici del gas naturale.».

Art. 2

(Altre disposizioni in materia di accisa sul gas naturale)

1. Al fine di incentivare l’utilizzo, per la produzione di energia elettrica, di prodotti più compatibili con l’ambiente, all’Allegato Ial decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, alla voce «Gas naturale» la parola «industriali» è sostituita dalle parole «non domestici» e la parola «civili» è sostituita dalla parola «domestici».

Art. 3

(Rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi)

1. All’articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in relazione all’ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita»;

b) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ove applicabili, in ragione tra l’altro del contesto urbano o extraurbano di riferimento»;

c) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «f-bis) rilascio dei patentini secondo modalità e criteri di semplificazione delle procedure amministrative anche in relazione alla durata del titolo autorizzatorio.».

Art. 4

(Durata dell’autorizzazione alla vendita dei prodotti da tabacco a mezzo di patentino)

1. All’articolo 54, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, le parole «sono valide per un biennio salvo rinnovo,» sono sostituite dalle seguenti: «hanno una validità di quattro anni rinnovabili»;

2. Il termine di scadenza delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti del tabacco a mezzo di patentino, di cui all’articolo 54, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, in corso di validità alla data di efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, è differito di due anni.

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

1. I soggetti obbligati di cui all’articolo 26, commi 7, 8 e 9, del testo unico delle accise, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall’articolo 1, che, alla data del 30 giugno 2025, forniscono gas naturale a consumatori finali o consumano il medesimo prodotto per uso proprio, versano entro la fine del mese di luglio 2025 la rata di acconto relativa al medesimo mese di luglio 2025 nella stessa misura della rata relativa al mese di giugno 2025, determinata ai sensi dell’articolo 26, comma 13, del testo unico nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; il versamento della predetta rata di acconto è riportato, ai fini del conguaglio dell’accisa sul gas naturale dovuta per il secondo semestre dell’anno 2025, nella dichiarazione di cui all’articolo 26-ter del testo unico delle accise, come introdotto dal presente decreto legislativo, relativa al medesimo semestre.

2. I soggetti obbligati di cui all’articolo 26, commi 7 e 8, del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano la dichiarazione prevista dall’articolo 26, comma 13, del testo unico delle accise nella formulazione vigente alla predetta data, con le modalità ivi previste con riferimento al primo semestre 2025 ed entro il mese di settembre 2025; il relativo conguaglio è versato entro il mese di settembre dell’anno 2025. Le somme versate in eccedenza all’imposta dovuta per il predetto primo semestre dell’anno 2025 sono detratte dai successivi versamenti di acconto effettuati ai sensi dell’articolo 26-ter del testo unico delle accise come introdotto dal presente decreto legislativo oppure richieste a rimborso ai sensi dell’articolo 14 del medesimo testo unico.

3. I soggetti obbligati di cui all’articolo 53, commi 1, 2 e 3 del testo unico delle accise, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall’articolo 1, che, alla data del 30 giugno 2025, forniscono energia elettrica a consumatori finali o la consumano per uso proprio, versano entro la fine del mese di luglio 2025 la rata di acconto relativa al medesimo mese di luglio 2025 nella stessa misura della rata relativa al mese di giugno 2025determinata ai sensi dell’articolo 56, comma 1, del testo unico nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; il versamento della predetta rata di acconto è riportato, ai fini del conguaglio dell’accisa sull’energia elettrica dovuta per il secondo semestre dell’anno 2025, nella dichiarazione di cui all’articolo 55, comma 1, del testo unico delle accise, come introdotto dall’articolo 1, relativa al medesimo semestre.

4. I soggetti obbligati di cui all’articolo 53, commi 1, 2 e 3, del testo unico delle accise, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano la dichiarazione prevista dall’articolo 53, comma 8, del testo unico delle accise nella formulazione vigente alla predetta data, con le modalità ivi previste e con riferimento al primo semestre 2025 ed entro il mese di settembre 2025; il relativo conguaglio è versato entro il mese di settembre dell’anno 2025. Le somme versate in eccedenza all’imposta dovuta per il predetto primo semestre dell’anno 2025 sono detratte dai successivi versamenti di acconto effettuati ai sensi dell’articolo 55, comma 3, del testo unico delle accise, come introdotto dall’articolo 1, oppure richieste a rimborso ai sensi dell’articolo 14 del medesimo testo unico.

Art. 6

(Disposizioni di coordinamento)

1. A decorrere dal 1° luglio 2025:

a) all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, le parole: «sul gas metano», sono sostituite dalle seguenti: «sul gas naturale impiegato per combustione per usi non domestici»;

b) al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, alla tabella A, punto 29, della Sezione I – Attività Commerciali e assimilabili, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella colonna «CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI», le parole: «La comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D. Lgs. n. 504/1995 all’Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione, che produce effetto ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 1995 e deve essere trasmessa all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è presentata»

2) nella colonna «RIFERIMENTI NORMATIVI”, le parole «artt. 29 e 63» sono sostituite dalle seguenti: «art. 29».

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, del presente articolo, hanno effetto dal 1° luglio 2025.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 9-octies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera c), si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9-quater, come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del presente decreto, le disposizioni di cui articoli 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotti dall’articolo 1, comma 1, lettera c), e le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 9-octies, comma 1, del citato testo unico, come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera c).

4. Le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, lettera a), 21, comma 7, 26 comma 11, e 53, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovano applicazione, quanto alla possibilità di esonerare i soggetti affidabili e di notoria solvibilità, fino alla data di cui al comma 3.

5. Dalla data di cui al comma 3, all’articolo 61 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di esonerare i soggetti affidabili e di notoria solvibilità esercenti fabbriche di prodotti di cui al presente Titolo dall’obbligo di prestare cauzione, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera a). Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la cauzione è prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.».

6. I provvedimenti di esonero cauzionale adottati nei confronti di soggetti riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità ai sensi degli articoli 5, comma 3, lettera a), 21, comma 7, 26 comma 11, e 53, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e aventi validità alla data di cui al comma 4, decadono al sessantesimo giorno successivo alla medesima data prevista dal comma 4; se i predetti soggetti, entro il medesimo termine di sessanta giorni, presentano l’istanza di cui all’articolo 9-quinquies, comma 1, introdotto dal presente decreto, i provvedimenti di cui al presente comma continuano ad essere efficaci fino al sessantesimo giorno successivo alla data di conclusione dell’istruttoria, ai sensi del medesimo articolo 9-quinquies, comma 5.

Art. 8

(Abrogazioni)

1. A decorrere dal 1° luglio 2025 è abrogato l’articolo 51, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 4, valutati in euro 11.840.00 per l’anno 2025, euro 26.900.000 per l’anno 2026, euro 25.450.000 per l’anno 2027, euro 26.450.000 per l’anno 2028 e euro 26.420.000 a decorrere dall’anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a,

www.ageei.eu

www.governo.it

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